Comparatori o paragonatori di prezzo: opportunità o pericolo per le imprese funerarie?

Il settore delle Onoranze Funebri ha visto la comparsa di siti comparatori di prezzi che, almeno a parole, dovrebbero aiutare i dolenti a paragonare i prezzi dei servizi offerti da varie imprese di onoranze funebri presenti in una determinata zona del paese. In buona sostanza, tale servizio internet gratuito dovrebbe consentire (il condizionale è doveroso) ai dolenti di poter scegliere il servizio più adeguato per i propri cari al prezzo più competitivo.

La realtà dei fatti è come vedremo assai diversa in quanto tali siti invitano gli operatori funebri ad associarsi agli stessi mediante varie modalità: espressamente tramite la sottoscrizione di contratti che prevedano una percentuale sui guadagni percepiti ovvero tramite il versamento di somme di danaro che si trasformano in crediti da utilizzare nel sito per ricompensare segnalazioni di funerali o per promozionare la propria azienda.  Tale modus operandi è stato confermato da molteplici operatori del settore che si sono imbattuti in questi siti e ne hanno fatto segnalazione alla Federazione.

In sostanza i siti comparatori o paragonatori non rappresentano un vantaggio per le imprese e neppure per i dolenti i quali, solo in apparenza, si trovano di fronte a prezzi concorrenziali ma nella realtà vengono indirizzati alle imprese di zona che sono associate al sito comparatore che non è detto che applichino il prezzo migliore. Da un punto di vista strettamente giuridico, i siti in questione pongono due problematiche sostanziali. Il primo problema è dato dal fatto che questi siti rappresentano o meglio potrebbero concretizzare delle violazioni in ambito strettamente commerciale ed in special modo:

  • pratiche commerciali ingannevoli ovvero tali da indurre in errore il consumatore con riferimento ad alcuni elementi ritenuti di particolare importanza (ad esempio l’esistenza o la natura del prodotto o servizio ovvero il prezzo e/o il modo in cui il prezzo viene determinato);
  • pratiche commerciali aggressive ovvero il comportamento di chi approfitti ovvero sfrutti eventi tragici per influenzare il consumatore;
  • concorrenza sleale.

Il secondo problema, che rappresenta la violazione di maggior rilievo, è quello rappresentato dal fatto che simile pratiche commerciali violano nella sostanza le normative regionali presenti in quasi tutte le regioni italiane, le quali sostanzialmente vietano l’intermediazione nel settore degli operatori funebri. Tale violazione risiede nel fatto che questi siti comparatori o paragonatori sono di fatto degli intermediari che mettono in rapporto i dolenti e unicamente le imprese funebri associate ai siti medesimi (di cui vengono forniti i nominativi), senza così creare alcuna effettiva concorrenza tra tutte le imprese della zona e senza così produrre alcun vantaggio effettivo per i dolenti.

In tutte le legislazioni regionali del territorio italiano vi sono delle norme che vietano l’intermediazione come nel caso di specie. A titolo esemplificativo veggasi:

  • l’articolo 3 comma 6 della legge numero 7 /R del 8 agosto 2012 della Regione Piemonte che statuisce quanto segue: “È vietata l’intermediazione dell’attività funebre. Il conferimento dell’incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, per la vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente presso la sede recante i requisiti stabiliti dal presente Regolamento.” sanzionando le violazioni con sanzioni amministrative di particolare entità;
  • l’articolo 5 comma 3 della legge numero 18 del 4 marzo 2010 della Regione Veneto che statuisce quanto segue: “È vietata l’intermediazione nell’attività funebre. Il conferimento dell’incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all’interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri”;
  • l’articolo 13 comma 5 della legge numero 19 del 29 luglio 2004 della Regione Emilia-Romagna che statuisce quanto segue: “É vietato l’esercizio di intermediazione nell’attività funebre. L’attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali”;
  • l’articolo 5 comma 3 della legge numero 11 del 31 maggio 2016 della Regione Basilicata che statuisce quanto segue: “È vietata l’intermediazione nell’attività funebre. Il conferimento dell’incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse ed articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso l’abitazione degli aventi diritto e non può svolgersi all’interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri”;
  • l’articolo 35 comma 5 della legge numero 41 del 10 agosto 2012 della Regione Abruzzo che statuisce quanto segue: “È vietato l’esercizio di intermediazione nell’attività funebre. L’attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali”;
  • l’articolo 11 comma 4 della legge numero 48 del 29 novembre 2019 della Regione Lazio  che statuisce quanto segue: “È fatto divieto a chiunque di segnalare o comunque di portare a conoscenza di imprese funebri il decesso di persone. È altresì fatto divieto al personale adibito a ente pubblico, a strutture sanitarie, socioassistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche o private, a strutture deputate ai pubblici servizi e a gestori di un servizio di ambulanze di indirizzare il dolente nella scelta dell’impresa funebre”;
  • l’articolo 11 comma 4 e 5 della legge numero 34 del 15 dicembre 2008 della Regione Puglia  che statuisce quanto segue: “4. È fatto divieto a chiunque di segnalare o comunque di portare a conoscenza di imprese funebri il decesso di persone. È altresì fatto divieto al personale adibito a ente pubblico, a strutture sanitarie, socioassistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche o private, a strutture deputate ai pubblici servizi e a gestori di un servizio di ambulanze di indirizzare il dolente nella scelta dell’impresa funebre. 5. Nello svolgimento dell’attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all’acquisizione di mandati.
  • l’articolo 6 comma 3  della legge numero 48 del 29 novembre 2019 della Regione Toscana   che statuisce quanto segue: “Il procacciamento di affari rivolto all’acquisizione e all’esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all’esercizio di tale attività, è vietato e perseguibile”.

In conclusione, i siti comparatori o paragonatori di prezzi non rappresentano alcun vantaggio per i dolenti certamente rappresentano un’insidia per gli operatori funebri che vedranno in futuro crescere tale modalità operativa con un relativo danno economico. Tuttavia, al di là di questa considerazione di natura commerciale questi siti rappresentano sotto tutti i punti di vista delle fattispecie vietate dalle normative regionali e come tali meritevoli di una reazione da parte delle organizzazioni di categoria. 

Avv. Federico Pizzonia
Avv. Vito Pizzonia