Funeraria: Corte Costituzionale boccia il ricorso contro la legge lombarda

Il 30 luglio 2020 è stata depositata presso la cancelleria della Corte Costituzionale la Sentenza n° 180 del 9 luglio, con la quale la Corte ha deciso sul ricorso del Governo contro la legge lombarda sulla Funeraria.

La Corte ha affrontato anzitutto l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla Regione Lombardia, per la quale il ricorso non individuava né le disposizioni statali violate né i principi fondamentali da queste dettati e in ipotesi pregiudicati dalle norme impugnate, e ha dato ragione a Regione Lombardia.

Per la Corte, l’eccezione è fondata, e il ricorso inammissibile per le ragioni di seguito precisate:

L’Avvocatura generale dello Stato – che in sostanza si limita a una mera riproduzione del contenuto della delibera autorizzativa alla proposizione del ricorso – sostiene, in particolare, che le norme in parola contrastino con i principi fondamentali asseritamente posti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), in quanto alcune di esse introdurrebbero fattispecie non contemplate da tale regolamento, mentre altre detterebbero una disciplina da questo difforme.

Per la Corte, le censure risultano apodittiche, essendo prive di ogni supporto argomentativo in ordine all’idoneità del d.P.R. n. 285 del 1990 a dettare principi fondamentali vincolanti la potestà legislativa concorrente regionale, anzi, per la Corte il regolamento “rientra, di per sé, tra le fonti normative secondarie cui «è inibita in radice la possibilità di vincolare l’esercizio della potestà legislativa regionale o di incidere su disposizioni regionali preesistenti (sentenza n. 22 del 2003); e neppure i principî di sussidiarietà e adeguatezza possono conferire ai regolamenti statali una capacità che è estranea al loro valore, quella cioè di modificare gli ordinamenti regionali a livello primario»…

La Corte sottolinea che «L’Avvocatura generale dello Stato si limita difatti a evocare esclusivamente il regolamento di polizia mortuaria, senza dedurre alcunché in ordine alla possibilità di qualificarlo come norma interposta; addirittura nemmeno mai menziona, nell’atto introduttivo, la normativa primaria di cui esso è attuazione; non indica, infine, quali sarebbero i principi fondamentali deducibili dall’ipotetica normativa interposta.»

Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

  1. dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale… promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
  2. dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale…

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