Dalla Protezione Civile un’ordinanza sulla funeraria nell’emergenza COVID

Ocdpc n.664 del 18 aprile 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

18 aprile 2020

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

DISPONE

Articolo 1
(Disposizioni per facilitare l’attuazione della cremazione e delle pratiche funebri)

1. La formazione degli atti di morte da parte dell’Ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell’avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall’autorità sanitaria, con inserimento dell’atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

2. Le autorizzazioni al trasporto, all’affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal Responsabile del Servizio Comunale  e dall’Ufficio di stato civile, in relazione alle  rispettive competenze,  sulla base dell’avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.

3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso all’impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.

4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l’identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica.

Articolo 2
(Disposizioni in materia di attività cimiteriale)

1. Per far fronte alle necessità di sepoltura, il Prefetto ha facoltà di disporre l’ammissione di defunti in ogni cimitero comunale dell’ambito territoriale di competenza, anche in deroga agli eventuali limiti stabiliti nei regolamenti comunali di polizia mortuaria.

Articolo 3
(Trasferimento di risorse sulle contabilità speciali)

1. Le Regioni e Province autonome sono autorizzate a trasferire sulle contabilità speciali di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 eventuali ulteriori risorse finanziarie, provenienti anche da donazioni e altre liberalità, giacenti sui propri bilanci o su appositi conti correnti e finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

2. Qualora le risorse aggiuntive di cui al comma 1 provengano dai bilanci regionali, con successiva ordinanza sono identificati la provenienza ed il relativo ammontare.

3. Per far fronte alle esigenze connesse alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Lombardia è autorizzata a trasferire le risorse finanziare, derivanti da donazioni e altri atti di liberalità effettuati a favore della medesima Amministrazione, ammontanti ad euro 37.466.837, 66 e disponibili nel capitolo di spesa 11.01.104.14291, nella contabilità speciale n. 6186 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Milano ed intestata al Presidente della Regione Lombardia-Soggetto attuatore, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020.

4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.

Articolo 4
(Disposizioni per consentire il superamento di contesti emergenziali)

1. In ragione del contesto di criticità di cui in premessa, è facoltà dei singoli Commissari delegati predisporre i piani degli interventi per il superamento delle emergenze in corso, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, oltre i termini ivi previsti che vengono prorogati per un massimo di sei mesi.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli

 

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