Coronavirus: indicazioni dalla Regione Sardegna

Nota n. 8167 del 01.04.2020 della Direzione Generale della Sanità della Regione Sardegna contenente Indicazioni in materia funebre nel periodo emergenziale CoViD-19.

Stanno pervenendo varie richieste di indicazioni da parte di Agenzie Funebri in merito all’oggetto.
Al riguardo, si richiama preliminarmente che la L.R. 32/2018, recante “Norme in materia funebre e
cimiteriale”, all’art. 47 stabilisce che l’ATS, in caso di morte per malattia infettiva, detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
Si forniscono, comunque, alcune indicazioni generali, al fine di uniformare in Sardegna il  comportamento delle Strutture Sanitarie e delle Agenzie Funebri relativamente alla gestione delle salme e dei cadaveri nei casi di morte correlabile anche potenzialmente a CoViD-19 e tutelare la salute degli operatori, nelle more dell’adozione di eventuali indirizzi nazionali al riguardo.

Nei suddetti casi, pur tenendo in considerazione che con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce
nettamente il pericolo di contagio (essendo la trasmissione del virus prevalentemente per droplets e per
contatto), si ritiene indispensabile che gli operatori sanitari, gli operatori delle agenzie funebri e i parenti dei deceduti si attengano rigorosamente alle misure di prevenzione e protezione atte ad evitare la diffusione delle infezioni per via respiratoria e alle indicazioni per la pulizia e la sanificazione degli ambienti previste dalle Circolari del Ministero della Salute, predisposte nell’ambito del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19.
In caso di decesso nelle strutture di ricovero, le Direzioni Sanitarie riducono il periodo di osservazione della salma mediante accertamento strumentale della morte, tramite l’ausilio di elettrocardiografo la cui
registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti (così come stabilito dall’art. 8 del DPR 285/90, a cui rimanda anche l’art. 10 della L.R. 32/2018).
Al di fuori delle strutture di ricovero il medico necroscopo, constatata la realtà della morte mediante la visita necroscopica, può disporre l’accertamento strumentale di cui sopra o, laddove non sia possibile, in
conformità con quanto previsto dagli artt. 4, 8, 10 e 11 del DPR 285/1990, dispone la contrazione del periodo di osservazione che, in ogni caso, non può essere inferiore a 6 ore (art. 2, c. 4, Legge 578/1993 e art. 4, c. 1, Decreto Ministero della Salute 11 aprile 2008 pubblicato nella G.U. n. 136 del 12 giugno 2008).

Per tutto il periodo emergenziale è sospeso il trasferimento della salma durante il periodo di osservazione, di cui all’art.11 della L.R. 32/2018.
La deposizione del cadavere nella cassa deve avvenire secondo quanto previsto dall’art. 18 del DPR
285/90, ossia il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli
indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, e si deve
provvedere alla chiusura del feretro.
Per l’esecuzione di tali attività, al fine di evitare il rischio potenziale di esposizione per contatto con eventuali liquidi biologici, si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione in generale, l’utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale.

Al termine delle attività, oltre ad essere garantita un’adeguata areazione dei locali, deve essere eseguita
un’accurata pulizia e un’idonea sanificazione delle superfici e degli ambienti utilizzati.
I rifiuti potenzialmente contaminati devono essere trattati e smaltiti come materiale infetto categoria B
(UN3291) dalle Strutture Sanitarie o, in caso di decesso in abitazioni private, dalle Agenzie Funebri.
Nei feretri, in caso di inumazione o cremazione del cadavere, all’interno della cassa di legno si utilizza
idoneo sacco in materiale biodegradabile (autorizzato conformemente a quanto stabilito dall’art. 31 del DPR 285/90), in sostituzione della cassa di metallo.
Cordiali saluti.
Marcello Tidore
IL DIRETTORE

 

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clic qui per scaricare la nota del 2 aprile 2020 sulla circolare 655 del Ministero della Salute