La responsabilità del gestore del Cimitero in ordine ai sinistri occorsi ai visitatori

Il fatto da cui scaturisce la recentissima sentenza commentata della Corte di Appello di Brescia è il seguente. Tizia visitatrice di un cimitero del Bergamasco, approfittando della momentanea apertura dei cancelli del cimitero a causa di un funerale che si teneva quella medesima freddissima mattinata invernale cade su una lastra di ghiaccio riportando la frattura del femore ed un trauma alla spalla. Nel periodo in cui si verifica il fatto, il cimitero era gestito da una nota impresa funebre della zona. In occasione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Bergamo inspiegabilmente e contraddicendo i principi enunciati da plurime decisioni della Corte di Cassazione e le risultanze fattuali aveva ritenuto l’impresa funebre che gestiva il cimitero responsabile del sinistro occorso condannandola a pagare i danni occorsi alla visitatrice e le spese di lite. La sentenza del Tribunale di Bergamo precisava che non si poteva attribuire alla danneggiata alcun concorso nella causazione del sinistro posto che la lastra di ghiaccio su cui era caduta la danneggiata non era visibile e non vi erano segnalazioni specifiche e/o di emergenze fattuali obbiettivamente idonee a porre in stato di allerta la danneggiata. In sostanza, il Tribunale aveva omesso di considerare o meglio aveva ritenuto irrilevanti i seguenti elementi probatori: – la visibilità della lastra di ghiaccio; – l’essersi, la danneggiata introdotta nel cimitero in un giorno in cui il cimitero era chiuso approfittando della momentanea apertura per un funerale; – la prevedibilità della presenza di ghiaccio in considerazione che il sinistro era occorso in una freddissima mattinata del mese di gennaio; – il fatto che l’impresa che gestiva   il cimitero aveva sparso il sale di prima mattina in ogni vialetto del cimitero; – il fatto che il Comune aveva mantenuto la gestione del cimitero unitamente all’impresa verificando e segnalando eventuali situazioni di pericolo che peraltro non si erano verificate nella mattinata del sinistro. Il Tribunale aveva deciso in maniera illogica stabilendo che il mero verificarsi del sinistro implicava la responsabilità del gestore che in questo caso era un’impresa privata, di fatto disattendendo tutta la giurisprudenza più recente della Suprema Corte sul concetto di insidia e trabocchetto.

La Corte di Appello di Brescia non ha concordato per nulla con le argomentazioni giuridiche e fattuali poste alla base della sentenza del Tribunale di Bergamo  richiamando  la giurisprudenza uniforme e granitica della Suprema Corte sostanzialmente statuendo che il soggetto che cada in luogo pubblico o privato riportando dei postumi non è risarcibile per il solo fatto di essere caduto ma è necessario valutare se il danneggiato abbia concorso con la propria disattenzione e/o imperizia e/o trascuratezza concorso alla causazione del sinistro interrompendo di fatto il nesso causale necessario ed escludendo la responsabilità da cose in custodia di cui all’articolo 2051 c.c. (responsabilità che era stata attribuita al giudice di primo grado all’impresa assicuratrice). La Corte di appello di Brescia ha aggiunto una considerazione di assoluto buon senso, ovvero che non poteva attribuirsi alcuna responsabilità all’impresa che gestiva il cimitero se il sinistro poteva, come nel caso di specie, essere evitato adottando un comportamento di normale prudenza come non camminare su un pavimento che poteva nascondere una lastra di ghiaccio vieppiù in considerazione che il formarsi di tale lastra era prevedibile visto che il sinistro era occorso in una mattinata del mese di dicembre.

In buona sostanza chi entra in un cimitero o chi cammina per la strada deve fare attenzione dove mette i piedi !!!!!!  

Avv. Vito Pizzonia                                 Avv. Federico Pizzonia                                                   Avv. Marta Salatin