Concessioni cimiteriali perpetue ADDIO !!!

Il 7 luglio 2020 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (sentenza n° 565/2020)  ha accolto il ricorso da parte del Comune di Palermo in merito ad un contenzioso che intendeva revocare una concessione cimiteriale rilasciata in origine con scadenza perpetua.
Questo pronunciamento ha stabilito che  le disposizioni dell’art. 92 del d.P.R. n. 285/1990 possano ricomprendere anche le concessioni cimiteriali perpetue consolidando il concetto che possano essere revocate da parte del Comune purché siano presenti le seguenti condizioni:
  • devono essere trascorsi almeno 50 anni dall’ultima tumulazione nella concessione;
  • il cimitero versi in gravi situazioni di indisponibilità di concessioni rispetto alle reali esigenze dell’utenza;
  • le concessioni revocabili siano state rilasciate anteriormente al 21 ottobre 1975 data in cui è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica n. 803.
Il passaggio saliente è il seguente:
“Le concessioni previste dall’art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell’art. 98”.

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