il Ministero della Salute modifica la circolare del 2 maggio

Il Ministero della Salute ha modificato la la circolare del 2 maggio, queste le principali novità:

  • le cerimonie funebri sono consentite;
  • le autopsie non sono più controindicate;
  • nei cimiteri è consentito l’accesso del pubblico e sono permesse le cerimonie funebri, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • l’attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita con ordinanza del sindaco.

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Oggetto: Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione – Aggiornamento alla luce della mutata situazione giuridica e epidemiologica.
Il presente aggiornamento si rende necessario alla luce della mutata situazione giuridica ed epidemiologica, dovendo tener conto del DL n. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 2020 e si limita a riportare le modifiche alla circolare prot. n. 15280 del 2 maggio 2020.

 

Circolare 15280 del 2 maggio 2020 Aggiornamento
B.7 Le cerimonie funebri sono consentite purché svolte nei termini previsti dal DPCM 26 aprile 2020 e richiamati al successivo punto G1. B.7 Le cerimonie funebri sono consentite purché svolte nei termini previsti dalla normativa vigente e richiamati al successivo punto G1.
C.1 Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio. C.1 L’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio è svolta, anche in questa seconda fase emergenziale, con l’applicazione rigorosa dei protocolli di sicurezza di cui ai successivi punti della presente lettera.
C.2 L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento. Eliminato
C.10 Per maggiori dettagli, riferirsi alla lettera E. Eliminato (refuso)
G.1. Nei cimiteri sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti del defunto e, comunque, fino a un massimo di quindici persone indicate dagli aventi titolo, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro G.1. Nei cimiteri è consentito l’accesso del pubblico e sono permesse le cerimonie funebri, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il Sindaco può chiudere il cimitero o parti di esso, in caso di impossibilità del rispetto delle misure di contrasto al contagio sopra richiamate.
G.6. L’attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita in relazione al calendario di ripresa delle singole attività, connesso al codice ATECO corrispondente, con la gradualità definita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l’assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Viene data priorità di accesso alle ditte che provvedono a garantire la corretta identificazione delle sepolture e alla posa di lapidi e arredi tombali. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza. G.6. L’attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l’assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture.

Il Direttore generale
f.to Prof. Giovanni Rezza

 

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