Funerali al tempo del coronavirus

Tra non molto questo potrà diventare un titolo “classico” per ricordare i mutamenti sociali che siamo obbligati ad assumere per bloccare la diffusione di questo nuovo virus e che, speriamo, sono diventati un mero ricordo.

Oggi, però, dobbiamo adattare i nostri comportamenti, anche quelli professionali derivanti dalle nostre attività, all’osservanza delle disposizioni emanate dal Governo e dagli organi istituzionali competenti.

E’ di queste ore (8 marzo 2020) l’emanazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, all’art. 2 recita, tra l’altro e con validità sull’intero territorio nazionale, sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri ….

Si tratta di disposizioni particolarmente rigorose che, oltre a lasciare l’amaro in bocca, pongono problemi molto seri per gli operatori stante il fatto che l’inosservanza delle disposizioni porta a conseguenze penali assolutamente sgradevoli. Né si può dimenticare che nel trattamento dei defunti, come giustamente osserva qualcuno (soprattutto in concomitanza delle cremazione) si è costretti a trasferimenti del defunto da un comune ad un altro con distanze non sempre modeste (si attraversa zone “rosse”, ecc. ecc.)

A fronte di questi problemi è necessario riandare alle disposizioni formali inerenti il trasporto funebre senza lasciarsi andare ad interpretazioni più o meno fantasiose.

La competenza dell’autorizzazione al trasporto funebre, con i relativi dettagli di soste, ecc., spetta al comune di decesso che rilascia il prescritto documento con la specifica della sosta presso la chiesa per la celebrazione del rito o senza questa specifica se si seguono le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Non si debbono mettere in campo altri soggetti, Diocesi, parrocchie od altro, che non hanno alcuna funzione per lo svolgimento di questa incombenza (il trasporto funebre), anche se, come avviene da tempi immemorabili, i comuni, prima di assumere decisioni in proposito, consultano le autorità religiose.

L’operatore funebre è un esecutore di una disposizione autorizzatoria rilasciata dall’organo competente: il comune.

Certo l’operatore funebre si può rifiutare di eseguire tale disposizione, nel rispetto del Decreto di queste ore, con la evidente conseguenza del ricorso all’autorità giudicante (la magistratura) che deciderà nel merito dell’oggetto e delle responsabilità dei singoli.

E’ altrettanto certo che l’operatore, qualora accetti l’esecuzione di un servizio con il rito religioso perché disposto dall’autorità competente (il comune), deve garantire per i suoi addetti l’adozione delle misure protettive idonee.

Non entriamo nel dettaglio delle motivazioni delle scelte dei singoli comuni, soprattutto in queste prime ore di vigenza del Decreto perché gli aspetti formali (arrivo delle disposizioni formali, tempi di recezione ecc.) possono far comprendere, non giustificare,  le differenti disposizioni da parte dei vari comuni.

Allora il suggerimento per gli operatori è quello di richiedere con decisione ai vari uffici comunali l’esplicitazione dei percorsi e soste previste nel singolo trasporto funebre perché, formalmente, l’autorizzazione al trasporto funebre con i dettagli, compreso il trasferimento per la cremazione, è titolo valido per superare anche le possibili barriere istituite dalle forze dell’ordine intorno alle cosiddette zone rosse visto che il trasporto funebre ha, intrinseci nel suo svolgimento, aspetti igienico-sanitari finalizzati alla tutela della salute pubblica.

Giovanni Caciolli