Trasporto a cassa aperta: il Piemonte corregge la legge

Il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato una modifica dell’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e  dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”).

Il testo dell’articolo 3 presentava alcune lacune, risultando incomprensibile e inapplicabile.

Il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale è stato così sostituito dal seguente:

5. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi è espressa richiesta dei
familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la
salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle
strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del
medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale
intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione, contestuale ad una comunicazione al
sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso, attesta che il trasporto della salma può avvenire
senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato ed
è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo dì
osservazione.”.