Ci risiamo, il Governo impugna e questa volta siamo sotto il sole siciliano

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia ha nuovamente deliberato di impugnare la legge della Regione Sicilia n. 4 del 03/03/2020, recante “Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria” in quanto alcuni elementi, che successivamente esamineremo, esulerebbero dalle competenze statutarie e sarebbero in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in poche parole la storia si ripete.

Entrando nel merito:
  1.  La legge della Regione Sicilia introduce il concetto di tumulazione “aerata” ponendosi, a quanto pare, in contrasto con la normativa statale di riferimento (285/1990).
  2. All’art. 10 (Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali) al comma 9 si prevede che “il trattamento antiputrefattivo sia effettuato dal personale appositamente formato dell’impresa funebre”. Tale disposizione contrasterebbe con quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 1993 (adottata in attuazione del menzionato dPR 285/1990) che prevede che : “l’avvenuto trattamento antiputrefattivo sia certificato dal personale a ciò delegato dall’unità sanitaria locale. NON DA UNA NORMA MA DA UNA CIRCOLARE ESPLICATIVA MINISTERIALE.
  3. Al successivo comma 10, del medesimo articolo, si stabilisce che “All’atto della chiusura del feretro, l’identità del defunto e l’apposizione dei sigilli vengano verificate dagli addetti al trasporto i quali ne attestano l’esecuzione”. Anche questa disposizione contrasterebbe con quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 1993, al punto 9.7, dove è prevista che la verifica dell’identità del cadavere sia eseguita a cura del personale delegato dall’unità sanitaria locale. CONCETTO FUORI DAL MONDO DA ORAMAI DECENNI. SAREBBE CURIOSO CONOSCERE LA QUANTITA’ DI PERSONALE SANITARIO LOCALE LADDOVE DOVESSE COMPIERE QUOTIDIANAMENTE ANCHE QUESTO TIPO DI OPERAZIONI.
  4. All’art. 3, nel fissare l’incompatibilità tra la gestione dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici e l’attività funeraria, viene introdotta la deroga a favore dei piccoli comuni: “nei comuni, singoli o associati, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti“. L’introduzione di tale deroga, sia pure limitata ai comuni “montani” creerebbe un’alterazione della libera concorrenza del mercato. IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE TALE ECCEZIONE E’ ELEMENTO DI TUTELA PROPRIO DI QUEI COMUNI IN CUI DIFFERENTEMENTE SAREBBE IMPOSSIBILE AFFIDARE LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI IN QUANTO POSIZIONATI IN ZONE SENZA SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E QUINDI SCOPERTE DAL MERCATO STESSO.
Ergo, il risultato è sempre lo stesso: per i motivi esposti, la norma regionale sopra indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
E siamo punto e a capo; le imprese che avevano finalmente visto affiorare all’orizzonte la possibilità di governare il mercato, ora saranno soggette ad una maggiore confusione.
Siciliani tenete duro, la vostra normativa, indipendentemente dal fatto che sia stata impugnata, è valida a tutti gli effetti.
Una preghiera alla classe politica che ha seguito questa partita: timone dritto e fornite un seri e solidi elementi al fine di mantenere stabile la Vostra posizione attraverso risposte certe, anche in contrasto a queste considerazioni governative fuori luogo (Sardegna e Lombardia docet).