Trasmissione annuale all’Agenzia delle Entrate dei dati sulle spese funebri per il 730 precompilato

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I soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente, con riferimento a ciascun decesso (articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016).
Le comunicazioni sono effettuate, in via telematica e in unica soluzione, entro il 28 febbraio 2017 con riferimento ai dati dell’anno precedente (2016).
I soggetti tenuti alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel e verificare la coerenza dei dati comunicati con le istruzioni dell’Agenzia (specifiche tecniche allegate al provvedimento del 19/02/2016).
Mentre per le spese funebri del 2015 era prevista la comunicazione, in luogo del codice fiscale del defunto, di un codice identificativo dell’evento funebre, vista l’allora novità, da quest’anno la comunicazione del codice fiscale del defunto è obbligatoria in relazione agli eventi funebri avvenuti nell’anno 2016 (e, ovviamente, per il futuro). È stata ristretta la platea dei soggetti tenuti alla comunicazione, con una risposta ad una FAQ, che si riporta integralmente:

Spese da indicare nella comunicazione

D: Tra le spese funebri da comunicare all’Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016, oltre alle spese relative all’attività delle pompe funebri, rientrano anche le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso, quali ad esempio le spese sostenute per l’acquisto di fiori o per la lavorazione di marmi e lapidi?

R: Al fine evitare che il nuovo adempimento riguardi una platea indefinita di soggetti, tenuto conto anche del limite di spesa detraibile pari a 1.550 euro e considerato che le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso non potrebbero essere riportate automaticamente nella dichiarazione precompilata in quanto l’Agenzia delle entrate non è a conoscenza dell’effettivo collegamento tra la spesa e l’evento funebre, si ritiene che l’obbligo di comunicazione delle spese funebri all’Agenzia delle entrate riguardi esclusivamente i dati delle fatture emesse, in relazione all’evento funebre, dai soggetti esercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attività connesse.

Software di compilazione

D: È prevista la pubblicazione di un software di compilazione per la trasmissione dei dati relativi alle spese funebri?

R: Sì, con riferimento alla trasmissione dei dati relativi alle spese funebri l’Agenzia mette a disposizione un software per la compilazione e per il controllo.

 

 

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