Milano: se la nonna dava noia, adesso non lo farà più.

l Comune di Milano “interpreta” la nuova legge regionale lombarda e svincola l’atto di dispersione delle ceneri attraverso l’adozione del PROCESSO VERBALE.

Siamo contenti?  NO!

Prima di spiegare il perché di tanta negatività all’inizio di questo 2020, vorremmo illustrare come era prima dell’arrivo di questa novità.

IERI: Legge 130 – 2001 “la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto”.

OGGI: nuova Legge Regionale – 2019 “la dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, espressa in forma scritta o orale”.

Quindi cosa è cambiato? Assodato il fatto che l’espressione in vita della volontà di essere dispersi dovesse essere riportata e convalidata da qualcosa o qualcuno (testamento o iscrizione ad una qualsiasi associazione cremazionista), ora ci viene da pensare che cosa sia cambiato rispetto ad una precedente interpretazione di una Legge della Repubblica Italiana quale la numero 130 del 2001.

L’interpretazione della Norma Nazionale (sino ad oggi), universalmente condivisa anche dagli Ufficiali Stato Civile di tutta Italia, è stata quella di richiedere delle “pezze” che giustificassero e certificassero l’effettiva forte volontà da parte del defunto di voler essere disperso onde evitare palesi abusi. I dati riportati dalla Federazione Italiana della Cremazione già evidenziano un parziale ricorso alla cremazione non come trasmissione di volontà ma come ricorso ad un atto che impatti meno a livello economico e sia di minor disturbo per il futuro.

Piccola parentesi filosofica.La cremazione è da sempre stata considerata, religiosamente o laicamente, come un atto “particolarmente determinato” nei confronti del corpo di chi ci ha lasciato.

L’affido domiciliare è un ulteriore possibilità o diritto di potersi riappropriare del corpo del proprio caro anche dopo la sua dipartita. (non giudicheremo qui se sia cosa sana o meno a livello psicologico).

Ma la dispersione, a differenza dell’affido, è un atto “assolutamente definitivo” e non retroattivo. Non è possibile rinunciarvi o ripensarci una volta portato a termine. Non ci sarà mai più un luogo fisico individuale sul quale andare a piangere il proprio caro. Dovrebbe essere un atto derivante espressamente dalla volontà espressa in vita e non da un ripiego di un familiare per “ottimizzare” future spese e attenzioni nei confronti del proprio caso. Non stiamo parlando di un qualsiasi atto di smaltimento di un oggetto non più desiderato ma delle spoglie di una persona che in vita possa essere stata capace di farsi amare o odiare da chi gli stava accanto.

Farlo transitare dal “processo verbale” significa inoltre che se su cinque figli due non dovessero essere d’accordo, si potrebbe procedere comunque a privare i due restanti dalla possibilità di piangere in un luogo individuale il proprio caro. Il potere amministrativo annienta il sentimento introducendosi in dinamiche familiari infinite e complesse.

Parliamo di Gerarchia delle Fonti.

Se una Legge (attenzione NON un DPR) riferita alla cremazione ed alla dispersione viene ricondotta ed interpretata in quella direzione, come mai un Comune decide di interpretare differentemente una norma di caratura regionale che poi altro non fa che ribadire la medesima ratio della L130?

Necessario ribadire che il Comune in questione è quello di Milano, il quale spesso e volentieri è stato oggetto di emulazioni da parte di altri comuni (non solo lombardi) e quindi GRANDE senso di responsabilità.

La politica miope

Il Comune facilitando la scelta della dispersione, introiterà in prospettiva meno concessioni cimiteriali sui cinerari e, nell’intento di correggere il tiro, introduce un balzello di poco più di 100 € per permettere di disperdere le ceneri nei propri giardini del ricordo. Non entro nel merito del fatto che la Legge 130 specifichi che la dispersione non dovrebbe costituire elemento di lucro tanto più che il Comune eluderà la questione annoverandola come un diritto. Ergo, incasserà meno danaro dalle proprie concessioni, quasi unica fonte di sostentamento della già sconnessa situazione dei cimiteri meneghini.

L’unica domanda in tutto questo è: a che pro?

questa è la politica del Win-Lose e cioè quando perdi l’opportunità di vincere insieme. Eravamo entrati in possesso tutti finalmente di una normativa Regionale lombarda riferita al settore funebre molto aggiornata e faro dell’Italia, ma poi come spesso accade, si parte con l’obiettivo di vincere insieme ma si finisce col far prevalere la propria posizione di potere imponendo all’altro una decisione ottenendo così di fatto una perdita un po’ per tutti.

Riccardo Salvalaggio 
A seguire la comunicazione ufficiale delle scelte adottate.

Spettabile Associazione,
al fine della massima diffusione presso le imprese del comparto si comunicano alcune novità in tema di dispersione delle ceneri e rinuncia all’affido.

A)   Con provvedimento dirigenziale n. 5955 del 15/11/2019 (“Dispersione delle ceneri: applicazione della previsione normativa contenuta nell’art. 73 della Legge Regionale n. 33/2009, come introdotta dalla Legge Regionale n. 15/2019”) sono state definite le modalità operative per dare applicazione alla previsione normativa regionale in tema di manifestazione orale della volontà di dispersione delle ceneri.

La volontà del defunto, espressa in vita dallo stesso oralmente, potrà essere manifestata secondo i principi di cui all’art. 3, lettera b, paragrafo 3, della Legge 130/2001, in analogia a quanto previsto per la manifestazione della volontà di cremazione, ossia:

1.    in mancanza di una disposizione testamentaria o di iscrizione ad associazioni riconosciute, la volontà del defunto potrà essere manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, dal coniuge o dal soggetto con legame comprovato dall’iscrizione nel registro delle unioni civili, o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti di pari grado, dalla maggioranza assoluta di essi

2.    la volontà del defunto, in presenza di minori o persone interdette, sarà manifestata dai loro legali rappresentanti.

Gli uffici di Via Larga  saranno operativi  dal 15 gennaio 2020.

Dopo le festività, la modalità introdotta sarà pubblicizzata attraverso il sito internet del comune di Milano.

B)   Sempre in tema di dispersione delle ceneri, con deliberazione di Giunta comunale n. 2281 del 20/12/2019 è stata introdotta la tariffa per dispersione ceneri all’interno dei cimiteri di Milano (per ora solo Lambrate) nella misura di euro 103,00.

La nuova tariffa sarà applicata a partire dal 2020.

Per la dispersione in natura, la tariffa rivalutata per il 2020 è pari a euro 28,18.

C)   Con provvedimento dirigenziale n. 8012 del 13/12/2019 (“Rinuncia all’affido delle ceneri del defunto e definizione delle destinazioni alternative” ) è stata disciplinata la procedura attraverso la quale l’affidatario o, in caso di suo decesso, gli aventi titolo, possono rinunciare all’affido delle ceneri con conseguente determinazione della nuova destinazione del defunto.

Nell’ottica della semplificazione delle procedura è stato introdotto il principio per cui non si deve procedere alla consegna dell’urna presso il cimitero prima di aver definito presso gli uffici di Via Larga le pratiche di rinuncia e nuova destinazione del defunto.

Gli uffici dell’Area saranno operativi  dal 15 gennaio 2020.

Dopo le festività, sarà pubblicizzata attraverso il sito internet del comune di Milano la determina dirigenziale che approva la procedura e la modulistica.

Secondo il consueto spirito di collaborazione tra Comune e imprese, dal 13 Gennaio p.v. gli uffici saranno disponibili per fornire le informazioni più in dettaglio.

Cordiali saluti


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Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport

Area Servizi Funebri e Cimiteriali
Via Larga 12 – 20122 Milano