La Giunta Regionale abruzzese definisce i requisiti strutturali delle case funerarie

IMPORTANTE DELIBERAZIONE

 

Dopo numerosi incontri ed esami dettagliati sui temi dei requisiti strutturali per la realizzazione delle Case Funebri, in data 18 maggio u.s. la Giunta Regionale abruzzese ha definito la materia con la Deliberazione n. 310.

Si tratta di un atto importante che mette fine a numerose incertezze da parte delle pubbliche autorità, Comuni ed ASL, che dovevano decidere in proposito e da parte degli operatori impegnati in investimenti di notevole entità.

Il testo della Deliberazione può essere visionato integralmente; qui merita sottolineare alcune parti.

Ferme restando le dotazioni ed i requisiti igienico sanitari definiti dalle norme nazionali per il Servizio mortuario delle strutture sanitarie (DPR n. 37/1997), la Casa Funebre deve essere ubicata ad oltre mt. 50 da strutture sanitarie, cimiteri e da luoghi ad alta concentrazione di pubblico e la Delibera rinvia alla competenza dei comuni la compatibilità con la destinazione d’uso urbanistica.

Gli ambienti destinati ad osservazione e preparazione dei defunti debbono rispondere ai requisiti igienico sanitari di sicurezza (superfici lavabili e disinfettabili, angoli di raccordo stondati, ……)

Gli ambienti debbono essere fruibili anche da soggetti con ridotta o impedita capacità motoria ed avere altezze e dimensioni di superfici minime definite.

Non viene prevista alcuna incompatibilità tra Casa Funebre ed i locali per lo svolgimento dell’attività funebre, come vigente in qualche Regione, e viene esplicitamente previsto, anche se non obbligatorio, un locale per il ristoro dei visitatori/utenti.

Avremo occasione per approfondire questi temi ed i problemi connessi.

Una prima considerazione da suggerire ai comuni in procinto di rilasciare le autorizzazioni alla gestione delle Case Funebri: verificare che gli interventi in fase di ultimo completamento, qualora non rispondenti alle recentissime disposizioni, non siano penalizzati da provvedimenti (la Deliberazione in questione) successivi alla realizzazione degli investimenti. In questo caso si dovrà richiedere e fare accordare una sorta di sanatoria per non penalizzare quegli operatori funebri che hanno creduto fin da subito alla opportunità di queste innovazioni fondamentali per il futuro del settore.

Testo integrale della DGR n. 310 del 18.5.2018 sulle case funerarie