L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri

L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve essere contestuale all’autorizzazione alla cremazione (almeno per le cremazioni da effettuarsi dopo l’entrata in vigore delle leggi regionali).

Quasi tutte le regioni vincolano l’autorizzazione alla sola volontà scritta e non surrogabile, del defunto quindi i famigliari non possono riportare un’intenzione dichiarata solo verbalmente dal de cuius, come, invece, accade per la cremazione o per l’affido delle urne.

Per urne precedentemente tumulate, o in sosta presso la camera mortuaria del cimitero di prima sepoltura a rilasciare detta autorizzazione è l’Ufficiale dello Stato Civile del comune sotto la cui “giurisdizione” (Art. 51 DPR 285/90) si trova il cimitero ove l’urna è stata temporaneamente collocata.

Alcuni giuristi, però, contestano questa possibilità: le leggi regionali implementano una norma di natura penale (Art. 411 Codice Penale) e nel nostro ordinamento giuridico la legge penale non può mai esser retroattiva. Il problema sembra un cavillo, ma per procedere alla dispersione delle ceneri  bisognerebbe avere  una disposizione postuma del de cuius .

In alcune leggi regionali i principi per la destinazione delle ceneri da cremazione di cadavere sono estesi alle ceneri derivanti dall’incinerazione di ossa, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo e parti anatomiche riconoscibili.

I soggetti legittimati ad eseguire la dispersione sono, nell’ordine:

  1. coniuge, o altro famigliare avente diritto,
  2. l’esecutore testamentario,
  3. il rappresentante legale dell’associazione per la cremazione a cui il defunto risulta iscritto,
  4. l’impresa funebre incaricata del servizio, o in mancanza, il personale autorizzato dal Comune. (può coincidere con gli incaricati del servizio di custodia cimiteriale),

Lo spargimento compiuto con modalità diverse da quelle determinate dal de cuius e dichiarate all’Ufficiale di Stato Civile integra la fattispecie delittuosa di cui all’ultimo capoverso dell’articolo 411 C.P.

La Legge 130/2001 consente la dispersione unicamente se la persona che spargerà le ceneri agisce dietro autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile.

Se il trasporto di cadavere verso il crematorio, poi dell’urna verso il  luogo di dispersione, interessa più regioni o comuni:

  1. È il comune di decesso a rilasciare le autorizzazioni al trasporto di cadavere, alla cremazione o alla sepoltura (anche delle ceneri, purché in cimitero)
  2. Le autorizzazioni al trasporto finalizzato alla cremazione di cadaveri, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali precedentemente sepolti sono di competenza del comune in cui si trova il cimitero di prima sepoltura.
  3. qualunque trasporto funebre entro i confini dello Stato (di cadavere, resti mortali, parti anatomiche, ossa o ceneri) deve partire da un luogo autorizzato ed individuato e giungere in luogo altrettanto precedentemente individuato ed autorizzato.
  4. le autorizzazioni alle destinazioni atipiche delle ceneri (affido o dispersione) attengono sempre e solo all’autorità territoriale della località dove affido o dispersione materialmente avverranno.

Proprio il 18/8/2006, l’UTG (Ufficio Territoriale di Governo) di Perugina, con nota N12410 in risposta a specifico quesito, ha confermato la impossibilità dello Stato Civile ad autorizzare la dispersione delle ceneri. Se ne riporta il testo per estratto:

“Con riferimento alla richiesta in oggetto, si rappresenta che il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Demografici – Area III Stato Civile, già interessato in merito ad analogo quesito formulalo, ha ribadito che, allo stato, l’Ufficiale di Stato Civile non può autorizzare la dispersione delle ceneri nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 3 della legge n. 130 del 30 marzo 2001”.

Forme probatorie alternative della volontà dispersionista:

L’art. 3, comma 1, lett. c) Legge. 30 marzo 2001, n. 130 si limita a disporre che la dispersione delle ceneri debba aversi “nel rispetto della volontà del defunto”, senza altro specificare. Se non che, allo stesso art. 3, comma 1, lett. b) stessa legge, considerando la volontà alla cremazione, considera anch’essa la medesima formula, per altro “integrata” da una sorta di estensione: “ …. nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari … “

Questo passaggio consentirebbe di dilatare anche alla dispersione delle ceneri, la medesima titolarità, ma altresì le medesime modalità, considerando (in particolare con riferimento alla lett. b), n. 3) stesso articolo) come l’espressione: “…. o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto …” debba riferisti alle modalità di cui al n. 1) oppure 2).

Per altro l’iscrizione ad una SO.CREM., in quanto tale, non può costituire manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri, essendo quest’iscrizione finalizzata alla cremazione , salvo che, in sede di adesione, non risulti avere espressamente, ed in forma scritta, dichiarata anche la volontà alla dispersione delle ceneri. Molte leggi regionali non rinviano con formula generica ai principi della L. 30 marzo 2001, n. 130.

Sull’ammissibilità che la manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri sia resa da parte dei familiari, citiamo  la circolare telegrafica n. 37 del 1° settembre 2004, emessa dal Ministero dell’interno, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l’attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, secondo la quale: “ … poiché il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma – debba trovare applicazione il disposto dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. …. “.

Se vi fosse “autenticazione” si avrebbe, conseguentemente, anche assoggettamento all’imposta di bollo, mentre applicandosi l’art. 38 testo unico, approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., questo soggezione a tale imposta verrebbe meno.

Ma:

  1. la norma parla di volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, secondo ordine di poziorità.
  2. una tale volontà andrebbe pur sempre resa nelle forme previste e, quindi, sarebbe oggetto di mera verbalizzazione.