Contratti a chiamata e attività funebre

Si fa un gran parlare dei “contratti a chiamata” o “intermittenti” nel settore funebre. Non solo nelle giuste e opportune annotazioni di approfondimento sulla materia, ma anche in specifiche proposte di legge giacenti presso qualche Consiglio Regionale, come quello calabrese, dove l’inventiva creativa regna sovrana al di là di ogni ragionevole criterio.

Senza voler “rubare” il mestiere agli “esperti” vogliamo richiamare alcuni concetti e criteri che possano evitare complicazioni per un uso troppo facile di questi contratti.

In primis con la risposta del Ministero del Lavoro a un ormai noto Interpello sull’utilizzazione di questo contratto nel settore funebre si è chiarito che gli “operatori necrofori” sono equiparati agli “addobbatori” con il risultato di generalizzare la possibilità di utilizzo del contratto a chiamata a questi addetti senza limiti di età; mantenendo, ovviamente, tutti i requisiti e i limiti operativi per l’utilizzo di questo contratto, come dettano le disposizioni generali vigenti in Italia.

Nel concreto questo non può significare, come recita una Proposta di Legge, art. 10, giacente nel Consiglio Regionale della Calabria, che “Il personale addetto che svolge attività funebre può essere assimilato alle categorie degli operatori addobbatori o apparitori per cerimonie…”. Non sfugge, infatti, che le figure del Direttore tecnico e dell’addetto alla trattazione degli affari, titolari tra l’altro delle incombenze relative alla tutela della Privacy sui dati sensibili, che operano nelle attività funebri non possono essere assunti con contratto a chiamata in quanto sono a tutti gli effetti personale che opera in regime di obbligatoria continuità.

Altrettanto chiaro deve essere, al di là della liceità dell’utilizzo di tale contratto, il limite dell’utilizzo di questo contratto per la dimostrazione dei requisiti minimi organizzativi previsti dalla gran parte delle norme regionali sul settore. Anche da questo punto di vista, e indipendentemente dai chiarimenti forniti da alcune Regioni come la Lombardia, l’Emilia ed il Veneto, che escludono l’utilizzo di questo contratto per la dimostrazione dei suddetti requisiti minimi, si deve notare che la generalità delle norme regionali richiede la “disponibilità continuativa” degli addetti necrofori sottolineando la necessità di un rapporto operativo continuativo e non intermittente.

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