ABRUZZO: Esprimiamo il nostro parere in Commissione Consigliare

 

Alla fine del mese di Luglio, esattamente Giovedì 27 luglio, si è tenuta presso il Consiglio Regionale dell’Abruzzo, all’Aquila, una Audizione in merito a tre proposte di modifica della Legge Regionale abruzzese sulla Funeraria, due delle quali proponevano la reintroduzione dell’obbligo della disponibilità diretta del carro funebre da parte delle imprese abruzzesi (alla stessa stregua della norma friulana) ed una proponeva la definizione per legge regionale delle regole contrattuali all’interno delle società fornitrici di prestazioni.

Federcofit e Feniof hanno partecipato all’audizione ed hanno formulato i propri pareri in merito alle proposte presentate. Federcofit illustrando la propria posizione ha teso a sottolineare che le considerazioni vertevano sulle proposte avanzate dai Consiglieri Regionali Mariano, Pettinari e Bracco e non su un giudizio generale sulla Legge Regionale con ipotesi Federcofit di modifica della stessa, a differenza di Feniof che ha incentrato il proprio intervento su un giudizio in merito alla legge e sulla necessità di modifiche complessive. Ci siamo quindi attenuti ai temi in discussione presso la Commissione ben sapendo che le ipotesi di Riforma nazionale per il settore, da noi elaborate e presentate nell’ultimo Congresso, a Milano nel giugno 2015 rappresentano un punto di arrivo ben più maturo rispetto alle norme abruzzesi attuali. Quando ci sarà l’occasione di una riflessione organica e complessiva sulle disposizioni regionali abruzzesi non mancheremo di formulare valutazioni complessive puntuali e proposte in merito ai vari temi normativi.

 

 

Alla c.a. della QUINTA COMMISSIONE CONSIGLIARE

Oggetto:motivazioni a sostegno delle modifiche e integrazioni alla Legge Regionale Abruzzo  n.41-  2012 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” presentate dai Consiglieri Mariani e Pettinari.

Scopo della presente nota sintetica è quello di evidenziare le motivazioni a sostegno della richiesta di introdurre le modifiche all’attuale Legge Regionale dell’Abruzzo circa la disponibilità continuativa di almeno un’auto funebre di proprietà o in leasing e della relativa autorimessa.

Preso atto della possibilità già esercitata da tempo in Regione Abruzzo di eseguire il trasporto funebre disgiungendo il servizio di “spallata” o movimentazione feretro (uomini) e quello del trasporto a mezzo di carro funebre, ci pare utile sottolineare l’importanza della sottoscrizione di un regolare contratto sottoscritto tra l’impresa funebre e la società che fornirà il personale per l’esecuzione di tale trasporto.

Mentre l’utilizzo del personale per la “spallata” rientra nella regolare applicazione di contratto genuino di appalto, le cui regole sono definite da norme nazionali confortate da una ricca giurisprudenza, l’utilizzo di un carro funebre, non di disponibilità diretta dell’operatore funebre incaricato dalla famiglia purtroppo, allo stato attuale delle cose, genera non pochi problemi che contrastano con diverse disposizioni e normative Nazionali.

Non entriamo, quindi, nel merito delle regole che governano gli specifici rapporti di lavoro dei singoli né su quelle inerenti le possibili relazioni tra imprese nell’esecuzione di specifici servizi (contratto genuini, ecc.) perché dettagliatamente definite da normative nazionali e perché esulano dalle competenze delle Regioni. Certamente, a fronte di disposizioni Nazionali nuove sia per le attività funebri, sia per le relazioni contrattuali e per le forme di lavoro, come stiamo assistendo anche in queste settimane, si dovranno adottare le opportune misure organizzative.

Infatti le imprese sprovviste di tale mezzo (che riteniamo dotazione base minima per effettuare questa attività) , in assenza di Centri Servizio o Consorzi (particolarmente rari nella Regione), debbono ricorrere al “noleggio” con o senza conducente da parte di altra impresa la quale, rarissimamente è provvista di apposita autorizzazione commerciale prevista per le società di Noleggio (codice ATECO 49.32). L’alternativa per non incorrere in una palese autodenuncia di esercizio abusivo di professione attraverso la fatturazione tra imprese, è quella di esercitare tale attività completamente in elusione fiscale.

Inoltre è da considerare la problematica della mancata copertura assicurativa sia a livello privato, legata alla conduzione di un mezzo aziendale da personale NON dipendente di quella azienda, sia a livelli INAIL in quanto se il dipendente dell’impresa si dovesse infortunare durante l’utilizzo di un bene non intestato alla società per la quale lavora si creerebbe un serio motivo di contenzioso.

 

 

Riteniamo, quindi, che la titolarità diretta di un carro funebre si configuri come la base per l’esercizio di questa attività al pari della macchina per il caffè per un pubblico esercizio. Un impresario funebre per essere definito tale non deve fondare la sua attività su un telefono ed una sede arrangiata, ma deve disporre di una adeguata sede e delle conseguenti dotazioni base che lo mettano in condizione di soddisfare le esigenze delle famiglie che a Lui si rivolgono.

L’introduzione di tale dotazione per un’impresa funebre non ci sembra essere elemento di grave pregiudizio per l’imprenditoria minore, preoccupazione sottolineata dall’Autorità Garante, in quanto può essere soddisfatta non da investimenti particolarmente significativi ma da un capitale di rischio particolarmente modesto stante il fatto che automezzi regolarmente idonei a queste necessità sono acquisibili con cifre modeste (€ 15000/20000) che non contrastano assolutamente con la possibilità e libertà di attivare imprese nel settore. La finalità delle introduzioni proposte non deve essere ovviamente quella di contrastare o limitare la libertà di impresa, quanto piuttosto quella di salvaguardare il carattere di servizio di interesse generale sottostante il servizio funebre che ha, come tutti possono ben comprendere, connotati di natura igienici sanitaria evidenti e contrastanti con la logica della “scommessa imprenditoriale”: le Istituzioni hanno il dovere di salvaguardare pienamente i livelli di correttezza e di qualità di servizi di tutela della salute pubblica. Non si tratta di far cessare nessuno ma pi adeguare i servizi di tutti ai livelli qualitativi necessari ed essenziali.

La regione Abruzzo ha, quindi, piena facoltà di introdurre la disponibilità continuativa di almeno un’auto funebre di proprietà o in leasing per le imprese funebri in quanto tale modifica non contrasterebbe nessuna normativa a livello Nazionale né in ambito commerciale o inerente al lavoro.

Concludendo: la “reintroduzione” di questa dotazione per le imprese funebri ci pare che sia da considerare una necessaria conseguenza che va nella direzione della serietà professionale, del corretto rischio d’impresa e insegua quella necessaria professionalizzazione in un settore che troppo spesso è causa di imbarazzo per avvenimenti generati da malafede o imperizia.

Federcofit si rende naturalmente a completa Vostra disposizione per ogni ulteriore confronto ed approfondimento cogliendo l’occasione per auspicare a tutti un buon lavoro.

 

Giovanni Caciolli
Segretario Nazionale Federcofit